La societΓ comunica la propria profonda delusione per la sentenza emessa dal giudice sportivo relativa alla partita Angri-Solofra, conclusasi con il punteggio di 1-1 e trasformato dal giudice in uno 0-3 a nostro sfavore. Una decisione che ha inflitto un danno sportivo significativo alla squadra, sanzionato economicamente la societΓ e comportato la squalifica del nostro tesserato Esiki e del nostro segretario sportivo.
Riteniamo che la valutazione del giudice sportivo sia stata eccessivamente rigida, in quanto il tesseramento del difensore Esiki Γ¨ avvenuto venerdΓ¬ 19 settembre, mentre il suo impiego in partita Γ¨ avvenuto domenica 21 settembre. La motivazione della sentenza fa riferimento esclusivamente alla lavorazione della pratica, completata solo lunedΓ¬ 22 settembre allβapertura degli uffici. Il Portale FIGC (e il processo telematico) rende tracciabile la diligenza della societΓ . Aver caricato i documenti richiesti in tempo e ottenuto un’autorizzazione esplicita, anche se ritardata, determina una base solida per difendersi da accuse di responsabilitΓ .
La societΓ ritiene di aver subito una penalizzazione ingiusta a causa di una norma eccessivamente burocratica e annuncia che presenterΓ ricorso presso le sedi competenti, al fine di tutelare i propri diritti, difendere la correttezza delle proprie azioni e salvaguardare lβintegritΓ sportiva della squadra.